A.N.I.F. REGOLAMENTO
N° 1
(Regolamento di esecuzione dell’art.
3, u.c., dello Statuto)
Art.1
(Scopo)
Il presente regolamento disciplina l’attuazione,
nello spirito della più ampia democraticità
dell’Associazione, dell’art. 3,
u.c., dello Statuto, regolando la costituzione
ed il funzionamento degli organismi provinciali
e regionali dell’Associazione, pur nell’ambito
del carattere di unitarietà della stessa
e dei fini da Essa perseguiti.
Art. 2
(Cellule provinciali)
L’Associazione si articola in Sede Nazionale,
sita in Rieti, ex art. 1 dell’atto costitutivo
e, ove ciò sia richiesto dalla maggioranza
degli associati, come di seguito individuata,
nei modi, termini e prescrizioni stabiliti
dal presente regolamento, in Sedi provinciali,
denominate Cellule provinciali, che potranno
essere costituite in ogni capoluogo di provincia,
aventi ampia autonomia organizzativa e gestionale,
nell’ambito dei principii fissati dallo
Statuto e nei limiti di quanto disposto dal
presente regolamento.
Art 3
(Condizioni)
La costituzione delle Cellule provinciali
potrà avvenire solo allorché
la costituenda Cellula annoveri almeno 20
soci iscritti, al fine di rendere possibile
la formazione degli organi paralleli a quelli
nazionali previsti dall’art. 6 dello
Statuto dell’Associazione.
Art. 4
(Modi di costituzione)
La costituzione delle Cellule provinciali
avverrà su deliberazione adottata,
ad iniziativa anche di un solo socio, dalla
maggioranza assoluta degli associati della
provincia deliberante, che manifesti la volontà
di costituire la Cellula, uniformandosi alla
disciplina stabilita dal presente regolamento.
Art. 5
(Antenne regionali,
modi di costituzione)
Previa conforme deliberazione adottata a maggioranza
assoluta di tutte le Cellule provinciali costituite
nella regione geografica di appartenenza,
potranno essere costituite Sedi regionali,
denominate Antenne regionali, con sede nel
capoluogo di regione, aventi la stessa ampia
autonomia organizzativa e gestionale delle
Cellule provinciali.
Art. 6
(Condizioni
di costituzione)
La costituzione dell’Antenna regionale
potrà avvenire solo allorché
risultino costituite almeno due Cellule provinciali
nella regione interessata (eccezion fatta
per la Val d’Aosta), ed i suoi organi,
paralleli a quelli nazionali e provinciali,
dovranno scaturire da una rappresentanza paritetica
di ogni cellula provinciale, indipendentemente
dal numero di iscritti di ciascuna di queste
ultime, facente parte dell’Antenna regionale.
Ove successivamente alla costituzione dell’Antenna
regionale scaturita da conforme deliberazione
di Cellule provinciali non rappresentanti
la totalità delle province della regione,
sia costituita una ulteriore Cellula provinciale,
la costituzione degli organi dell’Antenna
regionale dovrà essere ripetuta, al
fine di garantire sempre la pariteticità
rappresentativa di cui al comma precedente.
Art. 7
(Presa d’atto)
La costituzione delle Cellule provinciali
e delle Antenne regionali avverrà con
la semplice adozione delle decisioni di cui
agli articoli precedenti, e di esse dovrà
essere informata la Sede nazionale dell’ANIF,
che ne prenderà atto con deliberazione
del Consiglio direttivo.
Art. 8
(Organi)
Gli organi delle Cellule provinciali e delle
Antenne regionali, identici a quelli nazionali
previsti dall’art. 6 dello Statuto,
avranno le stesse attribuzioni di questi ultimi
nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza, con il limite che, in caso di
contrasto, le decisioni assunte dalle Antenne
regionali prevalgono su quelle assunte dalla
Cellule provinciali, così come quelle
assunte dalla Sede nazionale prevalgono su
ogni altra.
Art. 9
(Finanziamento
Cellule provinciali)
Ove siano costituite solo Cellule provinciali,
il gettito delle quote associative versate
dagli iscritti all’ANIF di quelle province,
andrà diviso nella proporzione 60%-40%,
rispettivamente per la Sede Nazionale e per
le Cellule provinciali.
Art. 10
(Finanziamento
Antenne regionali)
Ove siano costituite, dalle Cellule provinciali,
Antenne regionali, il gettito delle quote
associative di cui all’art. 9, è
diviso tra la Sede nazionale, le Antenne regionali
e le Cellule provinciali, nella proporzione
50%-25%-25%, rispettivamente nell’ordine
testè indicato.
Il versamento è effettuato sempre alla
Sede nazionale, che provvederà entro
sessanta giorni a ripartire il gettito delle
quote come disposto dal presente articolo.
Art. 11
(Autonomia
organizzativa e gestionale)
L’autonomia organizzativa e gestionale
riconosciuta alle Cellule provinciali ed alle
Antenne regionali si estrinseca in ogni attività
rientrante nei fini descritti dal 1° comma
dell’art. 3 dello Statuto, con le uniche
limitazioni di informazione preventiva alla
Sede nazionale e di autofinanziamento delle
iniziative realizzate.
Art. 12
(Contributi)
Ove la situazione economico-finanziaria dell’ANIF
lo consenta, e previa decisione del Consiglio
Direttivo nazionale, potrà essere concesso
ex post, un concorso finanziario dell’Associazione
sulle spese sostenute per le iniziative realizzate.
Art. 13
(Disposizioni
finali)
In ogni caso, pur nel riconoscimento della
più ampia autonomia organizzative e
gestionale, ispirata ai criteri di massima
democraticità dell’attività
dell’ANIF, le Cellule provinciali e
le Antenne regionali dovranno uniformarsi
alle direttive generali e di larga massima
impartite dalla Sede nazionale dell’ANIF.