HOME NOTIZIE INFO SCRIVICI FORUM ITALIANO FRANCESE
MAPPA DELLE CELLULE
CREARE UNA CELLULA
   
 
STORIA
documenti
documenti
fre PEDAGOGIE DES ECHANGES
A DISTANCE
 
STATUTO REGOLAMENTO

A.N.I.F.

REGOLAMENTO N° 1
(Regolamento di esecuzione dell’art. 3, u.c., dello Statuto)

Art.1
(Scopo)
Il presente regolamento disciplina l’attuazione, nello spirito della più ampia democraticità dell’Associazione, dell’art. 3, u.c., dello Statuto, regolando la costituzione ed il funzionamento degli organismi provinciali e regionali dell’Associazione, pur nell’ambito del carattere di unitarietà della stessa e dei fini da Essa perseguiti.

Art. 2
(Cellule provinciali)
L’Associazione si articola in Sede Nazionale, sita in Rieti, ex art. 1 dell’atto costitutivo e, ove ciò sia richiesto dalla maggioranza degli associati, come di seguito individuata, nei modi, termini e prescrizioni stabiliti dal presente regolamento, in Sedi provinciali, denominate Cellule provinciali, che potranno essere costituite in ogni capoluogo di provincia, aventi ampia autonomia organizzativa e gestionale, nell’ambito dei principii fissati dallo Statuto e nei limiti di quanto disposto dal presente regolamento.

Art 3
(Condizioni)
La costituzione delle Cellule provinciali potrà avvenire solo allorché la costituenda Cellula annoveri almeno 20 soci iscritti, al fine di rendere possibile la formazione degli organi paralleli a quelli nazionali previsti dall’art. 6 dello Statuto dell’Associazione.

Art. 4
(Modi di costituzione)
La costituzione delle Cellule provinciali avverrà su deliberazione adottata, ad iniziativa anche di un solo socio, dalla maggioranza assoluta degli associati della provincia deliberante, che manifesti la volontà di costituire la Cellula, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

Art. 5
(Antenne regionali, modi di costituzione)
Previa conforme deliberazione adottata a maggioranza assoluta di tutte le Cellule provinciali costituite nella regione geografica di appartenenza, potranno essere costituite Sedi regionali, denominate Antenne regionali, con sede nel capoluogo di regione, aventi la stessa ampia autonomia organizzativa e gestionale delle Cellule provinciali.

Art. 6
(Condizioni di costituzione)
La costituzione dell’Antenna regionale potrà avvenire solo allorché risultino costituite almeno due Cellule provinciali nella regione interessata (eccezion fatta per la Val d’Aosta), ed i suoi organi, paralleli a quelli nazionali e provinciali, dovranno scaturire da una rappresentanza paritetica di ogni cellula provinciale, indipendentemente dal numero di iscritti di ciascuna di queste ultime, facente parte dell’Antenna regionale.
Ove successivamente alla costituzione dell’Antenna regionale scaturita da conforme deliberazione di Cellule provinciali non rappresentanti la totalità delle province della regione, sia costituita una ulteriore Cellula provinciale, la costituzione degli organi dell’Antenna regionale dovrà essere ripetuta, al fine di garantire sempre la pariteticità rappresentativa di cui al comma precedente.

Art. 7
(Presa d’atto)
La costituzione delle Cellule provinciali e delle Antenne regionali avverrà con la semplice adozione delle decisioni di cui agli articoli precedenti, e di esse dovrà essere informata la Sede nazionale dell’ANIF, che ne prenderà atto con deliberazione del Consiglio direttivo.
Art. 8
(Organi)
Gli organi delle Cellule provinciali e delle Antenne regionali, identici a quelli nazionali previsti dall’art. 6 dello Statuto, avranno le stesse attribuzioni di questi ultimi nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, con il limite che, in caso di contrasto, le decisioni assunte dalle Antenne regionali prevalgono su quelle assunte dalla Cellule provinciali, così come quelle assunte dalla Sede nazionale prevalgono su ogni altra.

Art. 9
(Finanziamento Cellule provinciali)
Ove siano costituite solo Cellule provinciali, il gettito delle quote associative versate dagli iscritti all’ANIF di quelle province, andrà diviso nella proporzione 60%-40%, rispettivamente per la Sede Nazionale e per le Cellule provinciali.

Art. 10
(Finanziamento Antenne regionali)
Ove siano costituite, dalle Cellule provinciali, Antenne regionali, il gettito delle quote associative di cui all’art. 9, è diviso tra la Sede nazionale, le Antenne regionali e le Cellule provinciali, nella proporzione 50%-25%-25%, rispettivamente nell’ordine testè indicato.
Il versamento è effettuato sempre alla Sede nazionale, che provvederà entro sessanta giorni a ripartire il gettito delle quote come disposto dal presente articolo.

Art. 11
(Autonomia organizzativa e gestionale)
L’autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta alle Cellule provinciali ed alle Antenne regionali si estrinseca in ogni attività rientrante nei fini descritti dal 1° comma dell’art. 3 dello Statuto, con le uniche limitazioni di informazione preventiva alla Sede nazionale e di autofinanziamento delle iniziative realizzate.

Art. 12
(Contributi)
Ove la situazione economico-finanziaria dell’ANIF lo consenta, e previa decisione del Consiglio Direttivo nazionale, potrà essere concesso ex post, un concorso finanziario dell’Associazione sulle spese sostenute per le iniziative realizzate.

Art. 13
(Disposizioni finali)
In ogni caso, pur nel riconoscimento della più ampia autonomia organizzative e gestionale, ispirata ai criteri di massima democraticità dell’attività dell’ANIF, le Cellule provinciali e le Antenne regionali dovranno uniformarsi alle direttive generali e di larga massima impartite dalla Sede nazionale dell’ANIF.



STATUTO REGOLAMENTO